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Cannes
Immobiliare
L’acquisto del bene (con
conseguente rogito notarile collegato) può riguardare immobili di nuova
costruzione, vecchi, o “sulla
carta” cioè quando il bene non è ancora costruito oppure è in corso di
costruzione (l’atto notarile viene effettuato subito anche se il bene non
esiste ancora in quanto è già catastalmente definito ed immutabile sino alla
fine lavori); quest’ultima acquisizione viene definita “a stato avanzamento
lavori” (“VEFA – VENTE EN L’ETAT FUTUR D’ACHEVEMENT”) e prevede un
esborso progressivo da parte dell’acquirente, con percentuali stabilite dalla
legge (1), in base a certificazione del direttore lavori responsabile
penalmente; l’acquirente è adeguatamente garantito nell’acquisizione
“sulla carta” grazie a fideiussioni bancarie/assicurative o notarili che
garantiscono che i mezzi finanziari necessari per portare a termine la
costruzione sono presenti (tale garanzia non copre peraltro lavori accessori
come il giardino, la piscina etc. e soprattutto i tempi di consegna possono
essere dilatati rispetto alle previsioni iniziali).
Normalmente redatto
dall’agenzia immobiliare a cui si è rivolti o da un notaio in caso di
compravendita tra privati, contiene tutte le informazioni successivamente
necessarie alla stipula dell’atto notarile ed alcune condizioni dette
‘sospensive’ in quanto permettono, ad una delle parti in causa a favore
della quale la condizione è stata stipulata, di poter recedere dalla
transazione senza dover subire penali di alcun genere (ad esempio, a favore
dell’acquirente, è normalmente inserita una condizione sospensiva quale
l’ottenimento di un mutuo per finanziare l’acquisto; se l’acquirente non
riuscisse ad ottenere un mutuo pur recedere dal contratto senza doverci
rimettere la caparra già versata; che queste condizioni sospensive hanno anche
una durata temporale, cioè devono essere sciolte entro un periodo stabilito
dalle parti)(2).
Inoltre la recente Loi MURCEF ha
introdotto un periodo di ripensamento, a favore dell’acquirente, di 7 giorni
dalla data di stipula del compromesso per ritirarsi senza perdere la caparra.
La somma normalmente versata
all’atto del compromesso è del 10% dell’importo della transazione.
E’ consuetudine che questa
somma venga versata con assegno bancario o circolare normalmente a favore del
Notaio incaricato della successiva stipula dell’atto autentico (scelto in
genere dall’acquirente).
Molta attenzione va fatta sulla
congruità del prezzo pagato e dichiarato in atto, il prezzo deve essere reale e
serio, anche per l’esistenza delle seguenti regole generali:
·
l’amministrazione fiscale ed altre amministrazioni
pubbliche (es. il Comune dove è situato l’immobile) hanno in molti casi il
diritto di prelazione offrendo il prezzo dichiarato in atto; il c.d. DROIT DE
PREEMPTION;
·
il venditore pur richiedere la rescissione del contratto di
vendita, anche se firmato validamente, quando la lesione (cioè la differenza
tra prezzo pattuito ed il valore reale) supera i 7/12mi. Tale rescissione che
causa l’annullamento retroattivo può essere chiesta entro due anni.
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(1)
le progressione dei pagamenti prevede le seguenti percentuali massime: 5%
alla prenotazione, 30% alle fondazioni, 35% alla messa fuori acqua, cioè alla
posa del tetto, 25% alla fine dei lavori, 5% alla consegna dalle chiavi
(2)
altre condizioni sospensive abituali sono ad esempio l’assenza di
servitù d’urbanismo, di espropriazione e quella classica che viene
obbligatoriamente inserita di “droit de préemption”, vedasi anche le note
sul prezzo di acquisto
·
Il fisco conosce puntualmente il prezzo di mercato
praticato nella zona per beni similari ed ha il diritto di ritoccare a
posteriori il presso dichiarato facendo pagare penalità (e lo fanno ogni volta
che possono)
*
Attenzione ai pagamenti e versamenti in contanti che vengono attentamente
monitorati dall’amministrazione francese, e sono difficilmente giustificabili
stante la legislazione oramai molto restrittiva sull’uso del contante.
Esistono
due costi principali legati ad una compravendita immobiliare: le commissioni di
agenzia ed i costi notarili.
Normalmente
(meglio verificare peraltro) le commissioni di agenzia sono a carico del
venditore mentre le spese notarili sono sempre a carico dell’acquirente
e si compongono degli onorari del notaio, delle tasse e dei diritti di
pubblicità fondiaria, dei diritti di registrazione; questi ultimi che hanno un
peso maggiore se esiste un finanziamento e quindi una ipoteca da iscrivere.
In
generale si possono quantificare intorno al 2-3% della transazione in caso di
acquisto di un immobile nuovo (o nei 5 anni della sua edificazione), oppure
intorno all’8% della transazione in caso di acquisto di un immobile vecchio
(differenza data dal regime di TVA sul nuovo o imposta di registro sul vecchio)
Oltre
a questi due costi principali esistono dei costi secondari che sono legati alle
attività di controllo sulla regolarità del bene svolte dal notaio e sono
sostenuti dal venditore: in particolare si menzionano i costi relativi a perizie
professionali per accertare l’esistenza di amianto, piombo, termiti e per
calcolare la metrature netta calpestabile (Loi Carrez) che saranno poi allegati
all’atto.
Da
considerare anche che sul venditore grava un’imposta sulla plusvalenza
realizzata (con alcuni correttivi legati al periodo di possesso ed ai lavori
eseguiti) che per un non residente è del 16% sul netto.
Esistono
due imposte locali: la TAXE FONCIERE (la tassa fondiaria, assimilabile all’ICI
Italiana) e la TAXE D’HABITATION (la tassa di abitazione); sono collegate al
valore catastale del bene e variano molto in base alla zona (turistica o meno)
ed al prestigio dell’immobile.
L’ammontare
di queste tasse pur essere, a braccia, valutato per una zona turistica come
Nizza in circa 250 € a vano per ciascuna di queste, ma l’aliquota viene
determinata annualmente dalle varie Amministrazioni locali.
-
La TAXE D’HABITATION deve essere pagata dalla persona che occupa il bene alla
data del 01 gennaio dell’anno in questione (quindi, per l’anno in qui
avviene la transazione non compete mai all’acquirente); successivamente non è
dovuta solo se l’appartamento è “vacant” (non abitabile) e bisogna quindi
periodicamente dichiararne lo stato (se si affitta il nome della persona che lo
occupa)
-
La TAXE FONCIERE viene pagata dal venditore cui spetta peraltro di rivalersi
“pro-quota” sull’acquirente (cioè se acquistate un bene il 01 agosto Vi
pur essere richiesto di pagare la TAXE FONCIERE dal 01/8 al 31/12).
Entrambe
le tasse vengono notificate dal TRESOR PUBLIC al domicilio dichiarato in atto
dall’acquirente e possono quindi essere domiciliate per il pagamento in banca
senza ulteriori incombenze dichiarative (come avviene per le bollette in
Italia).
Se
il bene è concesso in locazione occorre effettuare la dichiarazione di tali
redditi in Francia, su un apposito formulario, entro il 31/3 dell’anno
successivo (le modalità compilative sono molto semplici e dopo il primo anno
arriva a casa un formulario già semi-predisposto)
Il
ruolo del Notaio é molto importante; si deve occupare della regolarità del
bene rispetto alle leggi vigenti, deve verificare che non esistano gravami (es.
ipoteche) o pendenze del venditore con l’amministrazione del condominio oppure
con l’amministrazione fiscale, pendenze che deve comunque regolarizzare
decurtando dal prezzo di vendita tutte le somme dovute dal venditore a vario
titolo.
L’acquirente
è quindi ben garantito dalla responsabilità che grava sul Notaio, coperto da
forti garanzie assicurative, in caso di pregiudizio.
Il
notaio incasso la totalità del prezzo pattuito (ivi compreso l’eventuale
mutuo) e ne libera il netto residuo al venditore.
L’appartamento
acquistato è normalmente garantito da una polizza assicurativa condominiale
tendente a coprire i rischi sulle parti comuni del bene; sovente viene richiesta
dal notaio (non obbligatoria per legge ma caldamente consigliata) una garanzia a
copertura delle parti “private”, garanzia che normalmente viene offerta
dalle assicurazioni in un pacchetto che copre anche la responsabilità civile
del proprietario (a prezzi contenuti di circa 100 € a vano per anno civile).
In
caso di acquisto di un mmobile “sulla carta” od in corso di costruzione,
spettano all’acquirente tre tipi di garanzie:
·
la “garanzie di un anno”, detta anche di perfetto “ACHEVEMENT”,
che interviene, come indica il suo nome, durante i 12 mesi a contare dalla fine
dei lavori o dalla consegna della casa. Il costruttore deve effettuare le
riparazioni in un termine previsto dal contratto, in generale 60 giorni.
·
Una garanzia di 2 anni di “buon funzionamento” che
copre le parti tecniche, caldaia, apparecchi sanitari, installazioni
elettriche…
·
Ed infine una garanzia DECENNALE” che copre tutti i
difetti strutturali del bene (in genera assicurativa da attivare tramite
l’amministratore).
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